Art. 16.
(Compiti).

      1. L'Autorità, anche avvalendosi dell'Ufficio di cui all'articolo 17 e in conformità alla presente legge, ha il compito di:

          a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

          b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

 

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          c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle organizzazioni e delle associazioni portatrici di interessi legittimi, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alle cause di discriminazione di cui al comma 2 dell'articolo 15;

          d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

          e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle cause di discriminazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

          f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta;

          g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni portatrici di interessi legittimi, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

          h) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

          i) esaminare le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

          l) esprimere pareri nei casi previsti.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro consultano l'Autorità all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi

 

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suscettibili di incidere sulle materie di competenza dell'Autorità stessa.
      3. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere dell'Autorità è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.